infortunio in itinere

Sai distinguere un ‘infortunio in itinere’ da un ‘infortunio in missione’?

Sai distinguere un ‘infortunio in itinere’ da un ‘infortunio in missione’? 1200 800 Eurofins EcoGestor

Sempre più aziende e lavoratori e lavoratrici hanno familiarità con i termini della prevenzione dei rischi sul lavoro che vanno oltre le nozioni di base. Tuttavia, ‘infortunio in itinere’ e ‘infortunio in missione’ continuano a generare dubbi. Anche se possono sembrare simili, nell’ambito della sicurezza sul lavoro ciascuno ha implicazioni legali specifiche e riguarda situazioni distinte che è importante conoscere a fondo.

Che cos’è un infortunio in itinere?

Un infortunio in itinere si verifica quando un lavoratore o una lavoratrice subisce un incidente durante il tragitto abituale tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro. Secondo la normativa sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e la Sicurezza Sociale, questi infortuni devono soddisfare determinate condizioni per essere riconosciuti.

  • Tragitto abituale e diretto: deve avvenire lungo il percorso logico tra il domicilio e il luogo di lavoro. Deviazioni o modifiche di questo tragitto potrebbero invalidare il riconoscimento come “infortunio in itinere”.
  • Orario adeguato: deve verificarsi in un intervallo di tempo ragionevole prima o dopo l’orario di lavoro.
  • Uso del mezzo di trasporto abituale: è importante che il mezzo di trasporto utilizzato sia quello che il lavoratore o la lavoratrice usa regolarmente per recarsi al lavoro.

In questi casi, la Legge Generale sulla Sicurezza Sociale (LGSS) prevede la copertura delle spese mediche e delle eventuali indennità, anche se la persona deve dimostrare che l’incidente soddisfa questi requisiti.

E quale è la differenza con un infortunio in missione?

D’altro canto, l’infortunio in missione ha origine dalla giurisprudenza e si basa principalmente sull’articolo 156.1 della LGSS, secondo il quale “si intende per infortunio sul lavoro ogni lesione corporea che il lavoratore subisca in occasione o a causa del lavoro che esegue per conto altrui”. Questo tipo di infortunio è stato creato giurisprudenzialmente, in particolare quando il lavoro richiede spostamenti fuori dal luogo abituale. La Sentenza della Corte Suprema del 24 settembre 2001 (ricorso 3414/2000) spiega che l’infortunio in missione è stato creato come una modalità specifica di infortunio sul lavoro, distinta ma connessa all’infortunio in itinere, per proteggere coloro che, su mandato del datore di lavoro, svolgono la propria attività in luoghi diversi da quelli abituali.

Così, questo tipo di infortunio non risponde a uno spostamento itinerante normale, ma a una decisione del datore di lavoro che richiede lo svolgimento di compiti in un luogo alternativo, senza la possibilità di tornare immediatamente al centro di lavoro. La Sentenza del 6 marzo 2007 (ricorso 3415/2005), tra le altre, sottolinea che l’infortunio in missione garantisce protezione ai lavoratori e lavoratrici che subiscono un incidente durante lo svolgimento di un’attività affidata al di fuori del centro di lavoro, in risposta alla necessità di tutela legata alla mobilità richiesta dall’azienda.

Perché è importante distinguere questi tipi di infortuni?

Comprendere queste differenze è utile sia per chi gestisce la prevenzione dei rischi sia per i lavoratori, poiché influisce sulle procedure e sui diritti in caso di sinistro. Un’interpretazione corretta può fare la differenza tra ricevere una copertura completa o parziale.

Rimanere aggiornati è fondamentale

La normativa sulla prevenzione dei rischi evolve, e adattarsi è fondamentale per le aziende. Un modo efficace per garantire il rispetto degli obblighi legali è affidarsi a un servizio specializzato come EcoGestor Legislazione, che mantiene le aziende informate e pronte ad implementare i cambiamenti necessari.

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