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CBAM verso la fase finale: norme definitive e impatti entro il 2026

CBAM verso la fase finale: norme definitive e impatti entro il 2026 1200 800 Eurofins EcoGestor

L’Unione Europea ha pubblicato il regolamento (UE) 2025/2083, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 e rafforza il meccanismo di adeguamento carbonico alle frontiere (CBAM). Questo aggiornamento fa parte del primo pacchetto Omnibus della Commissione europea, pubblicato il 26 febbraio 2025, e rappresenta un passo fondamentale per semplificarne l’applicazione, ridurre gli oneri amministrativi e garantire l’efficacia climatica del meccanismo.

Normativa europea che disciplina il CBAM

Il meccanismo di adeguamento alle frontiere per il carbonio (CBAM) è stato istituito con il regolamento (UE) 2023/956, approvato nel maggio 2023 come elemento centrale del Green Deal europeo. Durante la fase iniziale, tra il 2023 e il 2025, le imprese dovevano limitarsi a comunicare le emissioni associate alle loro importazioni, senza alcun obbligo finanziario.

L’Unione Europea ha compiuto un ulteriore passo avanti con l’adozione del regolamento (UE) 2025/2083, che aggiorna e rafforza il funzionamento del CBAM. La nuova normativa semplifica le procedure, ridefinisce gli obblighi e adegua i metodi di calcolo delle emissioni, con l’obiettivo di facilitarne l’applicazione e consolidarne il ruolo come strumento per la lotta ai cambiamenti climatici.

Principali novità del CBAM a partire dal 2026

1. Nuova soglia unica di 50 tonnellate ed esenzione de minimis:

Una delle modifiche più rilevanti è l’introduzione di una soglia unica basata sulla massa netta importata. Le imprese che importano nell’Unione europea meno di 50 tonnellate all’anno di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del CBAM saranno esentate dagli obblighi previsti. Tale limite si applicherà a settori quali l’acciaio, l’alluminio, i fertilizzanti e il cemento, ma non riguarderà le importazioni di idrogeno né di energia elettrica.

L’obiettivo è quello di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori con volumi ridotti, in particolare le PMI, senza compromettere la copertura ambientale del meccanismo.

L’applicazione della soglia avrà inizio il 1° gennaio 2026.

2. Obbligo di essere un dichiarante autorizzato CBAM:

Solo i dichiaranti autorizzati — importatori o rappresentanti doganali indiretti — potranno introdurre nell’UE merci soggette al meccanismo. Tale autorizzazione diventerà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2026.

Eccezione temporanea: se la domanda di autorizzazione viene presentata prima del 31 marzo 2026, l’importatore potrà continuare a operare in via provvisoria fino alla decisione dell’autorità competente.

3. Nuovo sistema di calcolo delle emissioni:

A partire dal 2026:

  • Le emissioni implicite dovranno essere calcolate utilizzando i valori predefiniti pubblicati dalla Commissione oppure i valori effettivi verificati da verificatori accreditati.
  • La verifica sarà obbligatoria solo in caso di utilizzo di valori effettivi.

4. Dichiarazioni CBAM annuali:

Le dichiarazioni CBAM dovranno essere presentate:

  • Entro il 30 settembre di ogni anno
  • Per la prima volta nel 2027, in relazione alle importazioni del 2026

Verrà attivato un modulo specifico nel Registro CBAM e sarà consentita la delega a terzi.

5. Acquisto di certificati CBAM:

  • L’obbligo trimestrale di disporre di certificati CBAM viene ridotto:
  • Dall’80 % al 50 % delle emissioni implicite accumulate dall’inizio dell’anno.

6. Ulteriori ripercussioni normative:

Il regolamento (UE) 2025/2083 comporta la modifica dei seguenti atti:

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210

La Commissione prevede di completare tali adeguamenti nei prossimi mesi.

Impatto del CBAM sulle imprese e sugli importatori

L’entrata in vigore della fase definitiva del CBAM nel 2026 comporterà:

  • Nuovi obblighi formali: necessità di essere un dichiarante autorizzato e di presentare dichiarazioni annuali.
  • Gestione dei certificati CBAM, sebbene con un onere trimestrale ridotto.
  • Minore onere amministrativo per gli importatori di volumi ridotti grazie alla soglia di 50 tonnellate.
  • Maggiore certezza giuridica nel calcolo delle emissioni tramite valori predefiniti.
  • Incentivi alla decarbonizzazione globale, mantenendo la coerenza con il mercato europeo dei diritti di emissione (ETS).

Supporto per la conformità al CBAM

In un contesto normativo in continua evoluzione, disporre di strumenti che consentano di identificare e comprendere gli obblighi di legge è essenziale per una gestione ambientale efficace.

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