Articolo di :

Irene García

efficienza energetica degli edifici

Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica degli Edifici: quali cambiamenti devono preparare le imprese in Italia?

Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica degli Edifici: quali cambiamenti devono preparare le imprese in Italia? 1200 800 Eurofins EcoGestor

L’Unione Europea ha rafforzato la propria strategia di decarbonizzazione del patrimonio immobiliare con l’approvazione della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, relativa alla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive). La norma, pubblicata l’8 maggio 2024, introduce nuovi obblighi per gli edifici nuovi ed esistenti, promuove la riqualificazione energetica e fissa l’obiettivo di raggiungere un patrimonio immobiliare a emissioni zero entro il 2050. 

Per l’Italia, dove una parte significativa degli edifici è stata realizzata prima dell’introduzione di standard energetici rigorosi, la direttiva rappresenterà una trasformazione profonda che interesserà sviluppatori immobiliari, property manager, imprese industriali, centri logistici, uffici, strutture alberghiere, centri commerciali e pubbliche amministrazioni. 

Il termine generale per il recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali è fissato al 29 maggio 2026. Da quel momento inizieranno a concretizzarsi anche in Italia numerosi obblighi oggi definiti a livello europeo, sebbene le relative disposizioni nazionali di attuazione non siano ancora state completamente pubblicate. 

L’edificio a emissioni zero: il nuovo standard europeo

Uno dei pilastri della direttiva è l’introduzione del concetto di edificio a emissioni zero (Zero-Emission Building – ZEB), caratterizzato da un’elevatissima efficienza energetica e da emissioni operative nulle o molto basse. 

La normativa prevede che: 

  • Gli edifici nuovi di proprietà di enti pubblici o da essi occupati dovranno essere edifici a emissioni zero a partire dal 1° gennaio 2028. 
  • Tutti gli altri edifici nuovi dovranno rispettare lo stesso requisito dal 1° gennaio 2030. 

Inoltre, i nuovi progetti dovranno essere concepiti per favorire l’utilizzo dell’energia solare e facilitare l’installazione futura di tecnologie rinnovabili. 

Principali obblighi che le imprese in Italia dovranno considerare

1. Parcheggi:più punti di ricarica e spazi per biciclette 

Termine di recepimento: 29 maggio 2026 

La direttiva introduce importanti requisiti legati alla mobilità elettrica e sostenibile. 

Edifici non residenziali nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti con più di 5 posti auto 

Dovranno prevedere: 

  • 1 punto di ricarica ogni 5 posti auto. 
  • Predisposizione dell’infrastruttura elettrica (precablaggio) per il 50% dei posti. 
  • Posti bici equivalenti ad almeno il 15% della capacità media di utilizzo dell’edificio oppure al 10% della capacità totale degli utenti. 

Edifici non residenziali esistenti con più di 20 posti auto 

Entro il 1° gennaio 2027 dovranno essere dotati di: 

  • 1 punto di ricarica ogni 10 posti auto oppure infrastrutture per il 50% dei posti. 
  • Posti bici pari almeno al 15% della capacità media o al 10% della capacità totale degli utenti. 

Se tali edifici appartengono a enti pubblici o sono da essi occupati, entro il 1° gennaio 2033 sarà inoltre necessario predisporre il precablaggio per il 50% dei posti auto. 

Edifici residenziali nuovi o oggetto di ristrutturazioni importanti con più di 3 posti auto 

Dovranno integrare: 

  • Almeno 1 punto di ricarica. 
  • Precablaggio per il 50% dei posti. 
  • Due posti bici per ogni unità abitativa. 

Inoltre, i proprietari degli edifici residenziali non potranno rifiutare, salvo motivazioni giustificate, le richieste di installazione di punti di ricarica presentate da inquilini o comproprietari. 

 

2. Attestatidi prestazione energetica più rigorosi 

Termine di recepimento: 29 maggio 2026 

La direttiva introduce un nuovo quadro normativo per gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), che dovranno essere adeguati ai nuovi requisiti europei. 

Tra i principali obblighi: 

  • Validità massima di 10 anni. 
  • Emissione da parte di esperti qualificati o certificati. 
  • Obbligatorietà per gli edifici di nuova costruzione. 
  • Obbligatorietà per edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. 
  • Obbligatorietà per edifici pubblici o occupati da enti pubblici. 
  • Obbligatorietà in caso di vendita o locazione. 

Inoltre: 

  • La classe energetica dovrà essere indicata negli annunci immobiliari. 
  • L’APE dovrà essere mostrato a potenziali acquirenti o locatari. 
  • Il documento dovrà essere consegnato formalmente all’acquirente o al nuovo conduttore. 

Gli edifici pubblici e gli edifici non residenziali dovranno esporre il certificato in una posizione visibile. 

 

3. Nuovirequisiti per gli edifici di nuova costruzione 

Termine di recepimento: 29 maggio 2026 

Edifici a emissioni zero 

  • Dal 1° gennaio 2028 per edifici pubblici. 
  • Dal 1° gennaio 2030 per tutti gli altri edifici. 

Potenziale di riscaldamento globale (GWP) 

L’APE dovrà includere informazioni relative al Potenziale di Riscaldamento Globale (Global Warming Potential – GWP) lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio: 

  • Dal 1° gennaio 2028 per nuovi edifici superiori a 1.000 m². 
  • Dal 1° gennaio 2030 per tutti i nuovi edifici. 

Predisposizione per l’energia solare 

Gli edifici dovranno essere progettati per massimizzare il potenziale di produzione da fonte solare in funzione dell’irraggiamento del sito e agevolare la futura installazione di impianti fotovoltaici o altre tecnologie solari. 

 

4. Impiantitecnici più efficienti e intelligenti 

Termine di recepimento: 29 maggio 2026 

La direttiva rafforza anche i requisiti relativi agli impianti tecnici. 

Tra gli obblighi principali: 

  • Valutare la prestazione energetica complessiva in caso di modifiche agli impianti. 
  • Fornire tale valutazione al proprietario dell’edificio. 
  • Implementare sistemi di monitoraggio e controllo energetico. 
  • Incrementare la digitalizzazione delle installazioni. 

Inoltre, gli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione dovranno essere sottoposti a controlli periodici: 

  • Ogni 5 anni per potenze nominali superiori a 70 kW. 
  • Ogni 3 anni per potenze superiori a 290 kW. 

Salvo le eccezioni previste dall’articolo 23 della Direttiva. 

 

5. Riqualificazione energetica degli edifici 

Termine di recepimento: 29 maggio 2026 

La riqualificazione energetica assume un ruolo centrale nella nuova normativa europea. 

Passaporto di ristrutturazione 

Qualora previsto dalla legislazione italiana, i proprietari potrebbero dover disporre di un: 

  • Passaporto di ristrutturazione in formato digitale. 
  • Documento elaborato da esperti qualificati. 
  • Documento collegato all’Attestato di Prestazione Energetica. 

Inoltre, qualora la misura sia tecnicamente ed economicamente sostenibile, la sostituzione di impianti di riscaldamento o raffrescamento dovrà prevedere: 

  • Sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente. 
  • Dispositivi di bilanciamento idraulico, ove applicabili. 

 

Le 5 azioni che le imprese italiane dovrebbero iniziare a preparare

1. Effettuareaudit energetici degli edifici 

Identificare consumi, inefficienze e opportunità di miglioramento per anticipare i futuri obblighi normativi. 

2. Verificarei parcheggi aziendali 

Analizzare la necessità di installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, predisposizioni elettriche e parcheggi per biciclette. 

3. Pianificare investimenti nella riqualificazione energetica 

Intervenire su involucri edilizi, coperture, serramenti, illuminazione e impianti tecnologici per migliorare le prestazioni energetiche. 

4. Digitalizzaree monitorare gli impianti 

Implementare sistemi intelligenti di gestione dell’energia, monitoraggio dei consumi e integrazione dei dati per ottimizzare l’efficienza operativa degli edifici. 

5. Rafforzarela conformità normativa e documentale 

Prepararsi alla gestione di APE, passaporti di ristrutturazione, ispezioni impiantistiche e documentazione richiesta dalla futura normativa italiana. 

 

Come impatterà la direttiva sul mercato italiano?

L’Italia sarà uno dei Paesi maggiormente interessati dalla nuova EPBD a causa dell’età media elevata del patrimonio edilizio nazionale e dell’ampio potenziale di efficientamento energetico. Le imprese proprietarie o gestori di edifici commerciali, industriali e logistici potrebbero dover affrontare investimenti significativi nei prossimi anni per adeguarsi ai nuovi standard europei. 

Tuttavia, la direttiva rappresenta anche un’opportunità per ridurre i consumi energetici, contenere i costi operativi, incrementare il valore degli immobili e migliorare le performance ESG delle organizzazioni. Le aziende che inizieranno per tempo a pianificare interventi di efficientamento e digitalizzazione saranno in una posizione più favorevole quando le disposizioni europee verranno recepite nell’ordinamento italiano. 

EcoGestor Compliance: uno strumento per anticipare la nuova normativa

Il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1275 introdurrà nuovi obblighi tecnici, documentali e organizzativi per migliaia di imprese italiane. In questo contesto, EcoGestor Compliance supporta le organizzazioni nell’identificazione e nel monitoraggio dei requisiti normativi applicabili in materia di ambiente, energia e sostenibilità, consentendo di rimanere aggiornate sulle evoluzioni legislative, valutare il proprio livello di conformità e gestire in modo efficace gli adempimenti derivanti dalla nuova regolamentazione europea sull’efficienza energetica degli edifici.

EcoGestor Legislazione Demo

obblighi di conformità

ISO 14001: un cambiamento fondamentale nella terminologia rafforza l’attenzione alla conformità

ISO 14001: un cambiamento fondamentale nella terminologia rafforza l’attenzione alla conformità 1200 800 Eurofins EcoGestor

Il 15 aprile 2026 è stata pubblicata ufficialmente la nuova versione della norma ISO 14001:2026, consolidando l’evoluzione della terminologia nel campo della conformità normativa. Questo aggiornamento sostituisce definitivamente la norma ISO 14001:2015 e segna l’inizio di un periodo di transizione di tre anni, che si estende fino al 2029. Tra le principali modifiche, spicca l’adozione del concetto di «obblighi di conformità», che sostituisce la tradizionale espressione «requisiti legali e altri requisiti a cui l’organizzazione si impegna a conformarsi». Sebbene a prima vista possa sembrare un cambiamento sottile, questa modifica riflette un’evoluzione significativa nel modo in cui la conformità viene intesa, gestita e, soprattutto, dimostrata nell’ambito dei sistemi di gestione ambientale.

Un cambiamento in linea con gli standard internazionali

L’introduzione del concetto di “obblighi di compliance” risponde alla necessità di armonizzare la norma ISO 14001 con altri standard internazionali più recenti, in particolare con la norma ISO 37301 relativa ai sistemi di gestione della compliance. Questo allineamento non è casuale: riflette una chiara tendenza verso l’integrazione di diversi sistemi di gestione nell’ambito di un approccio comune, in cui la conformità normativa assume un ruolo centrale.

Mentre il termine precedente poneva l’accento sull’identificazione e il monitoraggio dei requisiti legali e di altri impegni volontari, la nuova terminologia amplia la prospettiva. Il concetto di «obblighi di compliance» implica un approccio più strutturato, sistematico e basato sulla gestione del rischio, integrando non solo l’obbligo di conformarsi, ma anche quello di dimostrare tale conformità in modo proattivo.

Dall’identificazione all’approccio strategico alla conformità

Questo cambiamento rafforza l’idea che la conformità non debba più essere intesa esclusivamente come un’attività operativa o documentale. Ora, deve essere considerata come un elemento strategico all’interno del sistema di gestione. Le organizzazioni dovranno evolversi verso modelli in cui:

  • I requisiti di legge vengano integrati nella pianificazione e nel processo decisionale.
  • Vengano adottati meccanismi di controllo e monitoraggio più solidi.
  • Venga rafforzata la cultura della conformità a tutti i livelli dell’organizzazione.
  • La conformità venga dimostrata in modo continuo e verificabile.

In definitiva, il passaggio dai “requisiti” agli “obblighi di compliance” rappresenta un salto di qualità verso un modello più maturo e in linea con le migliori pratiche internazionali.

Impatto pratico per le organizzazioni

In pratica, questo cambiamento richiederà una revisione delle modalità con cui le aziende identificano, gestiscono e aggiornano i propri obblighi legali e altri impegni. Implicherà inoltre l’adeguamento di procedure, registri e strumenti per incorporare questo approccio più olistico alla compliance, facilitando la tracciabilità e la trasparenza.

Inoltre, si apre la strada a una maggiore integrazione tra i sistemi di gestione. Questo è particolarmente rilevante per le organizzazioni che dispongono già di quadri di compliance consolidati o che stanno adottando modelli ESG (Environmental, Social & Governance).

Coerenza con l’evoluzione delle soluzioni tecnologiche

In questo contesto di trasformazione, è opportuno sottolineare che alcune soluzioni presenti sul mercato avevano già anticipato questo cambiamento concettuale. È il caso di EcoGesto Legislazione, che nelle versioni internazionali aveva già adottato la denominazione EcoGestor Compliance, allineandosi così a questa visione più avanzata della conformità.

Questo fatto rafforza la coerenza tra l’evoluzione normativa e gli strumenti di supporto alle organizzazioni.In questo modo, facilita una transizione più naturale verso il nuovo approccio proposto dalla norma ISO 14001.

Questo adeguamento terminologico rappresenta molto più di un semplice cambiamento di parole.Costituisce un passo avanti verso una gestione ambientale più integrata, strategica e orientata a una conformità effettiva e dimostrabile.

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